In una recente circolare, l’Inps ha fissato gli importi relativi alle indennità di malattia e i congedi: ecco quali sono per le diverse categorie.
Lo scorso 6 maggio, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) ha pubblicato la circolare n°61 “Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2024”.
In questa circolare, si fissano le cifre relative alle indennità di malattia e ai congedi straordinari, sulle quali vanno determinate, per le categorie interessate, le relative prestazioni economiche.
Ecco quali sono.
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In seguito all’aggiornamento Istat del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori, per il calcolo delle contribuzioni dovute per le generalità dei lavoratori dipendenti, l’Inps ha comunicato gli importi minimi e le retribuzioni a cui fare riferimento per le prestazioni economiche legate alle indennità di malattia e ai congedi.
Sulla base di questi dati, vanno determinate le prestazioni economiche per le varie categorie lavorative.
Ecco quali sono.
Ai soci lavoratori di società e cooperative (anche di fatto) spettano trattamenti economici e previdenziali per eventi da indennizzare, nel corso del 2024.
Questi trattamenti devono essere liquidati sulla base della retribuzione del mese precedente all’evento.
L’importo minimo da considerare non può essere inferiore al minimale giornaliero che, per il 2024, è pari a 56,87 euro.
Nel caso particolare in cui il socio lavoratore non abbia ricevuto una retribuzione, nel mese precedente all’evento, per il calcolo dell’indennità bisognerà utilizzare la retribuzione media mensile dell’anno in corso.
Per i lavoratori agricoli, con contratto a tempo determinato, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge, fissato a 50,59 euro per quest’anno.
Per calcolare l’indennità di congedo di maternità/paternità, che inizia nel 2024, si devono utilizzare le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
Per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali, l’indennità sarà calcolata su una retribuzione oraria convenzionale di 6,06 euro.
L’indennità di maternità/paternità, l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate seguendo i seguenti importi: